Circolare n. 09/2018
Gentile Cliente
Oggetto: GDPR 2018
Il nuovo regolamento sulla privacy introduce, a partire dal 25 maggio 2018, l’obbligo di tenuta del registro dei trattamenti. Si tratta di un documento all’interno del quale bisognerà indicare le caratteristiche del titolare del trattamento e del responsabile del trattamento: potrà essere utilizzato a fini di controllo ma serve soprattutto all’impresa come strumento di valutazione delle attività poste in essere. L’obbligo di tenuta del registro riguarda tutti i titolari e responsabili del trattamento dei dati personali, ad esclusione delle PMI con meno di 250 dipendenti.
L’obbligo, tuttavia, si estende anche alle piccole e medie imprese qualora il trattamento dei dati si configuri come un rischio per i diritti e le libertà dell’interessato, qualora il trattamento non sia occasionale o se riguardi particolari tipologie di dati.
Il responsabile protezione dati va nominato entro il 25.5.2018.
Per quanto attiene ai requisiti richiesti in capo a tale figura professionale, si stabilisce che il D.P.O. deve essere in possesso “della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all’articolo 39”.
La scelta può ricadere su un dipendente (sempre che l’ente o l’azienda disponga di un lavoratore con tali qualifiche) oppure su un soggetto esterno, attraverso “un contratto di servizi.”.
Una volta effettuata la nomina, il Titolare o il Responsabile del trattamento è tenuto a pubblicare “i dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati” e a comunicarli “all’Autorità di controllo.”
I casi, ricorrendo i quali la nomina (rectius, la designazione) è obbligatoria sono dettagliatamente riportati nell’art. 37 del Regolamento e sono i seguenti:
- il trattamento è effettuato da un’Autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le Autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali;
- le attività principali del Titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento consistono in trattamenti che, per loro natura, ambito di applicazione e/o finalità, richiedono il monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala; oppure
- le attività principali del Titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento consistono nel trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali di cui all’articolo 9 o di dati relativi a condanne penali e a reati di cui all’articolo 10.
Per quanto attiene alle sanzioni che verranno applicate, ricordiamo che il Titolare e il Responsabile che violino gli obblighi di cui all’art. 37 sono soggetti a sanzione amministrativa pecuniaria fino a €10.000.000 o per le imprese fino al 2% del fatturato mondiale annuo dell’esercizio precedente, se superiore. (art. 83, comma 4, lettera a Reg.).
La società SL Soluzioni Srls (Studio Luciani) è a vs disposizione per l’adempimento.
Dott. Silvio Luciani